L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti (quali per esempio il diritto di voto all’estero, il rilascio o rinnovo di documenti d’identità e di viaggio , nonché certificazioni e il rinnovo della patente di guida).
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata tramite dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare a seguito del trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.
Per l’iscrizione all’AIRE di cittadini solo italiani è necessario fornire un indirizzo e-mail, il recapito telefonico in Tunisia e il codice postale del luogo di residenza, nonché allgare i seguenti documenti (in originale e copia):
- modulo d’iscrizione (Domanda di iscrizione);
- contratto di affitto intestato o atto di proprietà immobiliare in lingua francese o tradotto in italiano;
- permesso di soggiorno (anche provvisorio per i pensionati);
- attestato di lavoro (per chi lavora in Tunisia).
In aggiunta a tali documenti, si raccomanda, laddove possibile, di fornire un contatto in Italia da utilizzare in caso di emergenza.
Per l’iscrizione all’A.I.R.E. di cittadini in possesso di doppia cittadinanza (italiana e tunisina) è necessario fornire un indirizzo e-mail, il recapito telefonico in Tunisia e il codice postale del luogo di residenza, nonché allegare i seguenti documenti (in originale e copia):
- modulo d’iscrizione (Domanda di iscrizione);
- passaporto italiano;
- passaporto tunisino;
- contratto di affitto intestato o atto di proprietà immobiliare;
- certificato di residenza in lingua francese.
Si segnala altresì che, ai fini dell'iscrizione all'AIRE, è necessario presentare un documento d'identità in corso di validità.
Per l'iscrizione all'A.I.R.E. dei figli di cittadini in possesso di doppia cittadinanza (italiana e tunisina), in aggiunta alla documentazione sopraelencata, è necessario presentare:
- il certificato scolastico in lingua francese;
- copia del passaporto italiano e tunisino dei genitori.
L'iscrizione AIRE è personale e nominativa. Le richieste presentate da soggetti terzi non verranno prese in carico nel rispetto della normativa italiana e UE sulla privacy.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’Ufficio consolare, anche per e-mail scrivendo all’indirizzo aire.tunisi@esteri.it:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana.
N.B.: Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene :
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria;
- per perdita della cittadinanza italiana.
I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Si informa che la cancellazione dall'Aire per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell'iscrizione del cittadino presso l'APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l'iscrizione nell'elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all'Ufficio consolare.
Qualora l'Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l'indirizzo di recapito non è più attuale.
AVVISO – ATTENZIONE: POSSIBILE CANCELLAZIONE DALL’AIRE PER IRREPERIBILITÀ PRESUNTA DEL CONNAZIONALE
Si avvisano i connazionali iscritti all’AIRE che in base alle disposizioni del Ministero dell'Interno, Circolare n.2/2004, questa Sede procedera' alle cancellazioni dall'AIRE dei connazionali che risulteranno NON REPERIBILI agli indirizzi di residenza e ai recapiti telefonici e di posta elettronica con i quali risultano iscritti all'AIRE di questa circoscrizione consolare.
La Legge 104 del 2002 all'art. 1 dispone infatti la cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta nel caso in cui non risulti agli atti d'Ufficio l'indirizzo valido/corretto del cittadino italiano.
Al riguardo, si specifica che tale norma si applica anche qualora:
1) l'indirizzo conosciuto in precedenza dall'Ufficio consolare si rileva non più attuale e la corrispondenza inviata viene restituita al mittente;
2) sia impossibile acquisire l'indirizzo aggiornato e ne viene data formale comunicazione dall'Ufficio consolare competente al Comune di iscrizione AIRE;
3) al Comune di iscrizione AIRE non risultano ulteriori e più recenti informazioni, ad esempio provenienti da un altro Ufficio consolare in caso di trasferimento all'estero dell'iscritto, oppure da un altro Comune in caso di rimpatrio.
Rientro definitivo in Italia – Agevolazioni doganali
Il cittadino italiano residente all’estero da almeno 12 mesi e che trasferisce la propria residenza in Italia ha diritto ad agevolazioni doganali e - a seconda dalle normative regionali, provinciali o comunali - a eventuali contributi finanziari.
Le esenzioni doganali si applicano alle masserizie possedute e usate dal richiedente e destinate ad uso personale oltre che all’autovettura posseduta da almeno 6 mesi.
Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza all’estero.
Per ottenere la dichiarazione consolare di rimpatrio compilare e trasmettere via mail all’ufficio aire i moduli corrispondenti con un documento d’identità.
Per i dettagli normativi si rimanda al sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
ATTENZIONE: CERTIFICATI
Si informa che gli schedari consolari non hanno valore anagrafico; gli uffici consolari non possono pertanto rilasciare certificati di nascita, residenza né di stato di famiglia.
La Cancelleria Consolare potrà rilasciare solo un’attestazione di iscrizione nello schedario, nelle quali si potrà indicare che l'interessato risulta abitare all'indirizzo presente in schedario, nonché quale risulta essere, sempre nello schedario, la composizione del nucleo familiare.
Il certificato di residenza AIRE così come lo stato di famiglia o il certificato di nascita potranno essere rilasciati dall'unico ente italiano titolare delle funzioni anagrafiche, cioè dal Comune di iscrizione AIRE.
I certificati sono disponibili online sul portale Anagrafe Nazionale, accedendo con le proprie credenziali SPID o CIE al sito: https://anagrafenazionale.interno.it/
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Per maggiori informazioni, visita la pagina "Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)" della sezione "servizi consolari" del sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.