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Cittadinanza

 

Cittadinanza

Domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio
(art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Informazioni dettagliate sulla cittadinanza posso essere trovate nella sezione ufficiale, aggiornata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a questo link.

Chi puo’ fare domanda e quali sono i requisiti essenziali
Il richiedente deve essere coniugato con il cittadino italiano da almeno 3 anni (ridotti a 1 e mezzo qualora richiedente e coniuge italiano abbiano insieme figli minori).

Il coniuge Italiano deve essere registrato alla nostra AIRE e avere un fascicolo completo e aggiornato. Maggiori dettagli nella sezione AIRE di questo sito.

La domanda può essere presentata solamente se il matrimonio è stato registrato in Italia.
I richiedenti devono preliminarmente rivolgersi al Comune competente (di persona, per posta, e-mail, o ricorrendo a terzi) per ottenere un “Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio”.

 

Quali sono i documenti richiesti (da allegare alla domanda online)

  • “Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio” rilasciato dal Comune italiano presso il quale è stato trascritto l’atto;
  • Fotocopia del proprio passaporto in corso di validità (copia autenticata);
  • Atto di nascita completo di tutte le generalità, rilasciato dal Paese di nascita e legalizzato presso l’Ambasciata italiana territorialmente competente (ovvero asseverato a mezzo di “apostille”, a seconda dei Paesi). In particolare, per i richiedenti nati in Tunisia: atto di nascita completo di tutte le generalità, tradotto in italiano (l’elenco dei traduttori giurati è disponibile in questo sito) e e apostillato presso un notaio tunisino abilitato (apostille sia sull'originale che sulla traduzione). La scannerizzazione dell’atto di nascita con apostilla deve essere caricato nella domanda online come un unico file;
  • Certificato penale rilasciato dalle competenti Autorità giudiziarie o di polizia. In Tunisia si tratta del “Bulletin n.3”, rilasciato dal Tribunale competente, tradotto in italiano e apostillato. Il certificato penale è necessario per ciascuno dei Paesi in cui il richiedente ha vissuto dall’età di 14 anni in poi, e deve essere legalizzato presso l’Ambasciata italiana territorialmente competente (ovvero asseverato a mezzo di “apostille”, a seconda dei Paesi). I certificati penali non possono essere accettati se sono trascorsi piu’ di 6 mesi dalla data del rilascio;
  • Lingua Italiana: titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure certificazione rilasciata da un ente certificatore. Al momento possono considerarsi enti certificatori, in quanto appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità): l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre, la Società Dante Alighieri.

Saranno, dunque, considerate valide le certificazioni rilasciate da questi enti, eventualmente anche in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.

Per conoscere gli istituti di istruzione abilitati al rilascio della richiesta certificazione si invita a consultare la pagina web dedicata del portale della lingua Italiana.

  • Ricevuta del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta), da effettuare anche online utilizzando le seguenti coordinate:

Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza - Via Cavour n. 6 - 00184 Roma ITALY”

Banca: Poste Italiane- Viale Europa n. 175 – Roma

Causale: “istanza di cittadinanza italiana per matrimonio del sig./della sig.ra (nome e cognome del richiedente)”

IBAN: IT54D0760103200000000809020

BIC/SWIFT code: BPPIITRRXXX

In alternativa, il contributo di Euro 250,00 puo’ essere versato tramite bollettino prestampato di conto corrente postale, disponibile negli Uffici postali italiani.

Si precisa che non è ancora obbligatorio l'utilizzo di PagoPA per il pagamento dell'imposta di bollo di 16€ e del contributo di 250€. I richiedenti possono ancora presentare le ricevute di pagamento effettuate con altri sistemi.

Ai sensi dell’art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n 113 e a decorrere dal 5 ottobre, il termine di definizione dei procedimenti in corso di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.

 

Come procedere

- le istanze di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, unitamente alla relativa documentazione da produrre a corredo, vanno inviate dagli stessi richiedenti al competente Ministero dell’Interno esclusivamente in modalità telematica.

- I dati inseriti nel modulo della domanda (“Modello AE” per i cittadini stranieri residenti all’estero) devono essere identici a quelli che compaiono sul certificato di nascita del richiedente, a prescindere da quanto riportato su altri documenti (passaporto, patente, ecc.).

1) Registrarsi al portale del Ministero dell’Interno (https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/ ).

2) Dopo la registrazione e la validazione del proprio indirizzo e-mail, accedere nuovamente al sito con le proprie credenziali.

Nella parte sinistra dello schermo, la sezione “CITTADINANZA” contiene:
• ”COMPILA E INVIA DOMANDA”, per presentare la domanda di cittadinanza.
• ”VISUALIZZA STATO DELLA DOMANDA”, per controllare periodicamente lo stato di avanzamento.
• ”PRIMO ACCESSO ALLA DOMANDA”, per controllare la domanda la prima volta, appena presentata.
• ”COMUNICAZIONI”, dove compaiono messaggi dell’Amministrazione in merito alla domanda presentata.

3) CON ESTREMA ATTENZIONE, compilare tutti i campi ricorrenti del “Modello AE” e caricare tutti  i documenti descritti nella precedente sezione, scansionati fronte e retro (tranne le pagine in bianco).

4) Le domande possono essere SALVATE, MODIFICATE, CANCELLATE O INVIATE per l’approvazione. Una volta inviate, le domande non possono più essere modificate. Eventuali errori commessi nei dati inseriti, compresi quelli di digitazione, comportano il rigetto della domanda e la necessità per il richiedente di presentarne una nuova ripetendo l’intera procedura dall’inizio.

5) Successivamente all’approvazione della domanda, il richiedente verrà convocato da questa Ambasciata per la consegna degli originali di tutti i documenti caricati sul sito del Ministero dell’Interno, unitamente a una stampa del “Modello AE”, per firmare documenti aggiuntivi e per il pagamento in contanti, in dinari tunisini, delle imposte di bollo (percezioni consolari previste per l’autenticazione e legalizzazione di alcuni documenti). Anche il coniuge italiano dovrà essere presente.

 

Note essenziali per una corretta compilazione della domanda

  • Il sito del Ministero dell’Interno è disponibile solo in lingua italiana. Ai richiedenti che non si sentono sicuri di procedere autonomamente si consiglia vivamente di farsi assistere da persona di madrelingua italiana al fine di inserire la domanda correttamente e di evitare errori che comporterebbero l’annullamento della domanda e la necessità di ripresentarla nuovamente.
  • Tutti i dati personali inseriti nella domanda (nome, cognome, data e luogo di nascita) devono coincidere esattamente con quelli riportati sul certificato di nascita.
  • Si sconsiglia vivamente il ricorso a fotografie di documenti. E’ necessario utilizzare uno scanner e scansionare tutti i documenti con la massima cura, includendo, nel caso di certificati (1) il documento originale, (2) l'Apostille apposta sul retro e (3) la traduzione del documento.
  • Tutti i documenti devono essere consegnati a questa Ambasciata in originale e non verranno restituiti.
  • Le legalizzazioni delle traduzioni di certificati emessi da Stati terzi devono essere effettuate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti.
  • La sezione n. 6 [Dati del Richiedente (5/5)] è riservata ai richiedenti apolidi, cioè che non possiedono la cittadinanza di alcuno Stato. L’eventuale compilazione da parte di richiedenti in possesso di una cittadinanza comporta il rigetto della domanda.
  • La compilazione del modello sbagliato e la scelta errata dell’articolo di legge comportano il rigetto della domanda.
  • La data ufficiale di presentazione di una domanda accettata è quella del giorno in cui la domanda viene inviata elettronicamente a questa Ambasciata. Tuttavia, la domanda non può considerarsi validamente presentata finché il richiedente non consegnerà personalmente tutti gli originali per la necessaria formalizzazione da parte di questa Ambasciata. 

 

Riconoscimento della cittadinanza per filiazione (“iure sanguinis”)

  • La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue) per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino italiano. La cittadinanza si trasmette da genitore al figlio senza limiti di generazione, anche se nati all'estero, a condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana prima della nascita del proprio figlio.
  • Acquista altresì la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.
  • La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1 gennaio 1948.
  • Un cittadino italiano che ha acquisito una cittadinanza straniera prima del 16 agosto 1992 ha automaticamente perso la cittadinanza ai sensi dell'art. 8 della legge 555/1912.

Documenti necessari per presentare l'istanza all'Ufficio Consolare:

I residenti in Tunisia, muniti della documentazione sottoelencata, completa e in originale, potranno richiedere un appuntamento all'Ufficio Cittadinanza tramite e-mail (tunisi.cittadinanza@esteri.it), allegando una scansione del modulo dell'istanza compilato :

  1. Modulo dell'istanza compilato, senza data e firma 
  2. Certificati di nascita, matrimonio e decesso in originale dell’avo nato in Italia (N.B. si deve richiedere al Comune italiano di nascita l’“estratto per riassunto dell’atto di nascita”). Se l’avo italiano si è naturalizzato straniero prima della nascita del figlio, non si ha titolo al riconoscimento della cittadinanza italiana.
  3. estratto plurilingue dell’atto di nascita, matrimonio e decesso di tutti i discendenti dell’avo italiano in linea retta fino al richiedente. Se qualcuno degli ascendenti in linea retta ha rinunciato alla cittadinanza italiana, non si ha titolo al riconoscimento della cittadinanza italiana.
  4. Dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato estero di residenza attestante l'acquisto o il non acquisto della cittadinanza del paese di emigrazione dell'avo e degli ascendenti. In caso di naturalizzazione (acquisto), nella dichiarazione deve essere indicata la data della naturalizzazione. (es.: Decreto del Ministero della Giustizia tunisino attestanti l’acquisto o il non acquisto della cittadinanza tunisina devono essere richiesti al Tribunale del luogo di residenza della persona interessata).
  5. Copia del passaporto.
  6. Carta di identità comprovante la residenza in Tunisia.
  7. Contro valore in dinari tunisini di € 300,00, secondo il cambio trimestrale della tabella consolare. Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.

Tutti i suddetti certificati (tranne quelli provenienti dal Comune italiano) devono essere apostillati e tradotti in italiano. I documenti originali non verranno restituiti.

Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è di 24 mesi.

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS O DELLA SUA ACQUISIZIONE PER NATURALIZZAZIONE (ARTT. 5 E 7, NONCHÉ ART. 9, COMMA 1, LETTERA C, E COMMA 2 DELLA LEGGE N. 91/1992) - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679, ART. 13


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