{"id":90,"date":"2023-04-11T18:22:23","date_gmt":"2023-04-11T16:22:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=90"},"modified":"2026-03-03T17:32:03","modified_gmt":"2026-03-03T16:32:03","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>INDICE<\/strong><\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"text-decoration: underline;\">Cittadinanza per filiazione (\u201ciure sanguinis\u201d) \u2013 VECCHIA DISCIPLINA <\/span><\/li>\n<li><span style=\"text-decoration: underline;\">Cittadinanza per filiazione (\u201ciure sanguinis\u201d) \u2013 NUOVA DISCIPLINA<\/span><\/li>\n<li><span style=\"text-decoration: underline;\">Acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)<\/span><\/li>\n<li><span style=\"text-decoration: underline;\">Acquisto della cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita<\/span><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Modello-sito-web-uniforme-Cittadinanza-matrimonio-o-unione-civile.pdf\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Cittadinanza per matrimonio o unione civile<\/span><\/a><\/li>\n<li><span style=\"text-decoration: underline;\">Riacquisto della cittadinanza<\/span><\/li>\n<li><span style=\"text-decoration: underline;\">Riconoscimento in base a leggi speciali<\/span><\/li>\n<li><span style=\"text-decoration: underline;\">Certificato di non rinuncia<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Informativa sulla privacy settore cittadinanza:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/INFORMATIVA-CITTADINANZA.pdf\"><strong>INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS O DELLA SUA ACQUISIZIONE PER NATURALIZZAZIONE (ARTT. 5 E 7, NONCH\u00c9 ART. 9, COMMA 1, LETTERA C, E COMMA 2 DELLA LEGGE N. 91\/1992) &#8211; REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016\/679, ART. 13<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong><u>CONTATTA L\u2019UFFICIO<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Ambasciata d\u2019Italia in Tunisia &#8211; Cancelleria Consolare<\/p>\n<p>Ufficio Cittadinanza<\/p>\n<p>113 Avenue Jughurta, 1002 Mutuelleville<\/p>\n<p>Indirizzo email: <a href=\"mailto:tunisi.cittadinanza@esteri.it\">tunisi.cittadinanza@esteri.it<\/a><\/p>\n<p>Indirizzo PEC: <a href=\"mailto:amb.tunisi.cittadinanza@cert.esteri.it\">amb.tunisi.cittadinanza@cert.esteri.it<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong><u>Cittadinanza per filiazione (\u201ciure sanguinis\u201d) \u2013 VECCHIA DISCIPLINA <\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>ATTENZIONE! Seguono la normativa precedente solo le domande presentate <u>prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana e le domande presentate all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all\u2019interessato entro le 23:59 ora italiana del 27 marzo 2025, corredate della necessaria documentazione.<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Requisito essenziale<\/strong>: l\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero deve essere nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d\u2019Italia) o dopo l\u2019annessione del territorio di nascita al Regno d\u2019Italia. L\u2019avo non dovr\u00e0 altres\u00ec essersi naturalizzato straniero prima di tale data. Eccezionalmente, si potranno accettare istanze di cittadinanza per discendenza anche se l\u2019avo italiano fosse nato precedentemente al 17 marzo 1861, purch\u00e9 sia deceduto dopo tale data.<\/p>\n<p>La trasmissione della cittadinanza per linea materna \u00e8 possibile solo per i figli nati dopo il 1 gennaio 1948.<\/p>\n<p>Nel caso in cui l\u2019avo dante causa o uno degli ascendenti abbiano acquistato volontariamente un\u2019altra cittadinanza prima della nascita o durante la minore et\u00e0 del discendente successivo, e in ogni caso prima del 16 agosto 1992, anche in assenza di formale rinuncia, gli stessi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana ed interrotto la linea di discendenza (art. 8 l. 555\/1912, Circolare Ministero dell\u2019Interno n. 43347 \u2013 03\/10\/2024).<\/p>\n<p><strong><u>Documenti necessari per presentare l\u2019istanza all\u2019Ufficio Consolare<\/u><\/strong>:<\/p>\n<p>I residenti in Tunisia, muniti della documentazione sottoelencata, completa e in originale, potranno richiedere un appuntamento all\u2019Ufficio Cittadinanza tramite e-mail (<strong>tunisi.cittadinanza@esteri.it<\/strong>), allegando una scansione del modulo dell\u2019istanza compilato:<\/p>\n<ul>\n<li>Modulo dell\u2019istanza compilato, senza data e firma;<\/li>\n<li>Certificati di nascita, matrimonio e decesso in originale dell\u2019avo nato in Italia (N.B. si deve richiedere al Comune italiano di nascita l\u2019\u201cestratto per riassunto dell\u2019atto di nascita\u201d). Se l\u2019avo italiano si \u00e8 naturalizzato straniero prima della nascita del figlio, non si ha titolo al riconoscimento della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>estratto plurilingue dell\u2019atto di nascita, matrimonio e decesso di tutti i discendenti dell\u2019avo italiano in linea retta fino al richiedente. Se qualcuno degli ascendenti in linea retta ha rinunciato alla cittadinanza italiana, non si ha titolo al riconoscimento della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di residenza attestante l\u2019acquisto o il non acquisto della cittadinanza del paese di emigrazione dell\u2019avo e degli ascendenti. In caso di naturalizzazione (acquisto), nella dichiarazione deve essere indicata la data della naturalizzazione. (es.: Decreto del Ministero della Giustizia tunisino attestanti l\u2019acquisto o il non acquisto della cittadinanza tunisina devono essere richiesti al Tribunale del luogo di residenza della persona interessata);<\/li>\n<li>Copia del passaporto;<\/li>\n<li>Carta di identit\u00e0 comprovante la residenza in Tunisia;<\/li>\n<li>Contro valore in dinari tunisini di \u20ac 600,00 (istanza), contro valore di \u20ac 20 (autentica di firma) secondo il cambio trimestrale della tabella consolare. Si precisa che il pagamento \u00e8 svincolato dall\u2019esito della pratica e NON \u00e8 rimborsabile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tutti i suddetti certificati (tranne quelli provenienti dal Comune italiano) devono essere apostillati e tradotti in italiano. I documenti originali non verranno restituiti.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong><u>Cittadinanza per filiazione (\u201ciure sanguinis\u201d) \u2013 NUOVA DISCIPLINA<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile nel sito: <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig\">LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 \u2013 <strong>Normattiva<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE!<\/strong> Tale procedura \u00e8 dedicata ai richiedenti maggiorenni che intendono acquistare la cittadinanza italiana iure sanguinis.<\/p>\n<p>In base alla nuova legge n. 91 del 1992, chi \u00e8 nato all\u2019estero da un genitore cittadino italiano <strong><u>non \u00e8 automaticamente cittadino italiano<\/u><\/strong>; lo \u00e8 solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li>il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l\u2019acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio\/a.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Non rilevano la residenza in Italia prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>un genitore o un nonno\/a possiede \u2013 o possedeva al momento della sua morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana, alla data della nascita dell\u2019interessato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">La documentazione richiesta per entrambi i casi \u00e8 elencata di seguito ai punti 4 e 5.<\/span> <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>PROCEDURA<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza \u00e8 da presentarsi presso il <strong>luogo di residenza<\/strong> del richiedente.\u00a0 Il giorno dell\u2019appuntamento il richiedente dovr\u00e0 consegnare tutta la documentazione in originale debitamente legalizzata e tradotta in italiano.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso. I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>COME PRENOTARE L\u2019APPUNTAMENTO<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019appuntamento pu\u00f2 essere prenotato <strong>unicamente<\/strong> attraverso il sistema Prenot@Mi.<\/p>\n<p>Si fa presente che ogni appuntamento \u00e8 <strong>individuale<\/strong> e di conseguenza ogni richiedente dovr\u00e0 prenotare il proprio appuntamento.<\/p>\n<p>Dieci giorni prima dell\u2019appuntamento, il richiedente ricever\u00e0 una mail con la <strong>richiesta di conferma dell\u2019appuntamento stesso<\/strong>. <u>La mancata riconferma comporter\u00e0 la cancellazione automatica dell\u2019appuntamento da parte del sistema<\/u>.<\/p>\n<p>L\u2019Ambasciata d\u2019Italia in Tunisia ricorda a tutti gli utenti che <strong>il sistema di prenotazione Prenot@Mi \u00e8 interamente gratuito<\/strong>.<\/p>\n<p>Invitiamo tutti gli utenti a diffidare da chiunque sostenga di poter far avere appuntamenti in tempi pi\u00f9 brevi a fronte della corresponsione di una somma di denaro e raccomandiamo di non pagare alcun servizio di questo tipo.<\/p>\n<p>L\u2019Ambasciata d\u2019Italia si dissocia in modo totale ed inequivocabile da qualsiasi sito web, agenzia o persona fisica che possa avere in passato o stia tuttora svolgendo una simile attivit\u00e0 e si riserva ogni diritto di prendere i necessari provvedimenti nelle sedi opportune.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>PAGAMENTO<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Contro valore in dinari tunisini di \u20ac 600,00 (istanza), contro valore di \u20ac 20 (autentica di firma) secondo il cambio trimestrale della tabella consolare. <strong><u>Si precisa che il pagamento \u00e8 svincolato dall\u2019esito della pratica e non \u00e8 rimborsabile<\/u>.<\/strong><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>DOCUMENTAZIONE RICHIESTA \u2013 genitore cittadino italiano che ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l\u2019acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio\/a<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Documenti a cura del <u>richiedente<\/u>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/form_sanguinis-nuovo-art.-3-bis-comma-1-lettera-D-1.pdf\">Istanza <\/a>compilata da firmare il giorno dell\u2019appuntamento davanti all\u2019ufficiale consolare.<\/li>\n<li>Passaporto in corso di validit\u00e0 e fotocopia della pagina con foto e firma.<\/li>\n<li>Prova di residenza presso questa circoscrizione consolare<\/li>\n<li>Atto di nascita integrale, in originale, debitamente legalizzato tramite apostille e tradotto in italiano.<\/li>\n<li>Atti di stato civile: matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I certificati italiani devono essere richiesti al Comune competente, di recente emissione, in originale.<\/p>\n<p>I certificati tunisini vanno richiesti alla Autorit\u00e0 competenti, di recente emissione, legalizzati tramite apostille e tradotti in italiano<\/p>\n<p><strong>Documenti riguardanti il <u>genitore<\/u>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Certificato storico di cittadinanza del genitore;<\/li>\n<li>Certificato storico di residenza del genitore (rilasciato dal\/i Comune\/i italiano\/i competenti);<\/li>\n<li>Atti di stato civile: nascita, matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio;<\/li>\n<\/ul>\n<p>I certificati italiani devono essere richiesti al Comune competente, di recente emissione, in originale.<\/p>\n<p>I certificati tunisini devono essere richiesti alle Autorit\u00e0 competenti, in originale, debitamente legalizzati tramite apostille e tradotti in italiano.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>DOCUMENTAZIONE RICHIESTA \u2013 un genitore o un nonno\/a che possiede \u2013 o possedeva al momento della sua morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana alla data della nascita dell\u2019interessato<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Documenti a cura del <u>richiedente<\/u>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/form_sanguinis-nuovo-aart.-3-bis-comma-1-lettera-C.pdf\">Istanza<\/a> compilata da firmare il giorno dell\u2019appuntamento davanti all\u2019ufficiale consolare.<\/li>\n<li>Passaporto in corso di validit\u00e0 e fotocopia della pagina con foto e firma.<\/li>\n<li>Prova di residenza presso questa circoscrizione consolare<\/li>\n<li>Atto di nascita integrale, in originale, debitamente legalizzato tramite apostille e tradotto in italiano.<\/li>\n<li>Atti di stato civile: matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I certificati italiani devono essere richiesti al Comune competente, di recente emissione, in originale.<\/p>\n<p>I certificati tunisini vanno richiesti alla Autorit\u00e0 competenti, di recente emissione, legalizzati tramite apostille e tradotti in italiano<\/p>\n<p><strong>Documenti riguardanti gli <u>ascendenti<\/u> (nonni e\/o genitori):<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Atti di stato civile: nascita, matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio, morte<\/li>\n<li>I certificati italiani devono essere richiesti al Comune competente, di recente emissione, in originale.<\/li>\n<li>I certificati tunisini vanno richiesti alla Autorit\u00e0 competenti, di recente emissione, legalizzati tramite apostille e tradotti in italiano<\/li>\n<li>Certificato storico di residenza degli ascendenti (se entrambi italiani), rilasciato dal competente Comune di ultima residenza o di iscrizione AIRE.<\/li>\n<li>Certificato storico di cittadinanza dell\u2019ascendente da cui deriva la cittadinanza (nonni e\/o genitore).<\/li>\n<li>Dichiarazioni di Negativa Naturalizzazione tunisina o di eventuali altre cittadinanze, rilasciate dalle competenti Autorit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I certificati di Negativa Naturalizzazione devono essere presentati in originale, debitamente legalizzati tramite apostille e tradotti in italiano.<\/p>\n<p><strong>Raccomandiamo di richiedere i certificati con tutti i dettagli completi del genitore (es. nome e cognome, altri nomi\/cognomi con cui era conosciuto, data e luogo di nascita e decesso).<\/strong><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong><u>Acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>In <strong>due<\/strong> casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i figli minorenni nati all\u2019estero da <strong>genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana<\/strong>.<\/p>\n<p>Il minore che ne beneficia <strong>non<\/strong> sar\u00e0 cittadino per nascita o iure sanguinis.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p>Questa procedura <strong>non \u00e8 ammessa<\/strong> per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:<\/p>\n<ul>\n<li>Naturalizzazione (art. 9, legge 91\/1992);<\/li>\n<li>Acquisto per beneficio di legge (art. 4, legge 91\/1992);<\/li>\n<li>Matrimonio (art. 5, Legge 91\/1992 o art. 10, legge 555\/1912);<\/li>\n<li>Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, legge 91\/1992).<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li><strong>Chi pu\u00f2 presentare la dichiarazione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Nel primo caso (comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti <u>congiuntamente<\/u>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>uno dei genitori \u00e8 cittadino per nascita.<\/li>\n<li>entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita (o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita<strong>.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il secondo caso (comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al 24 maggio 2025;<\/li>\n<li>figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare entro il <strong>31 maggio 2029<\/strong>. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le <strong>dichiarazioni<\/strong> dovranno essere rese presenzialmente presso l\u2019Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Documentazione richiesta<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Copia dei passaporti dei genitori e del minore;<\/li>\n<li>Atto integrale di nascita del minore legalizzato e tradotto in italiano;<\/li>\n<li>Ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro da versare al Ministero dell\u2019Interno:<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Beneficiario: \u201cMinistero dell\u2019Interno D.L.C.I. Cittadinanza\u201d<\/em><\/p>\n<p><em>Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.<\/em><\/p>\n<p><em>Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020<\/em><\/p>\n<p><em>Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9 L.91\/1992 nome e cognome del richiedente<\/em><\/p>\n<p><em>Codice BIC\/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)<\/em><\/p>\n<p><em>Codice BIC\/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGRIO)<\/em><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>ATTENZIONE<\/strong><\/span>: Si rappresenta che, nell\u2019ambito della legge di bilancio 2026, \u00e8 stata contestualmente prevista la <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>gratuit\u00e0<\/strong> <\/span>per le sole dichiarazioni previste dall\u2019articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per le quali non sar\u00e0 pi\u00f9 richiesto il pagamento del contributo di \u20ac250 previsto dall\u2019articolo 9-bis della Legge n. 91\/1992.\u00a0 La gratuit\u00e0 \u00e8 prevista inoltre per le dichiarazioni da rendersi entro il 31 maggio 2026 relativamente ai figli di almeno un cittadino italiano per nascita che erano ancora minorenni al 24 maggio 2025.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong><u>Acquisto della cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019articolo 14 della legge n. 91\/1992, novellato dal decreto-legge n. 36\/2025 cos\u00ec come convertito dalla legge n. 74\/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalit\u00e0, <strong>il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell\u2019acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore <\/strong>(se il figlio ha et\u00e0 inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).<\/p>\n<p>Si specifica che:<\/p>\n<ul>\n<li>Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione rientri, per le modalit\u00e0 di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992 (ovvero, domanda \u2013 amministrativa o giudiziale \u2013 presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicher\u00e0 la disciplina precedente;<\/li>\n<li>se la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione \u00e8 stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, \u00e8 necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio;<\/li>\n<li>se l\u2019acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. In questo caso, la competenza dell\u2019accertamento dell\u2019acquisto della cittadinanza da parte del minore sar\u00e0 di competenza del Comune italiano di residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong><u> Cittadinanza per matrimonio o unione civile<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Per informazioni sulla cittadinanza per matrimonio o unione civile, si prega di far riferimento al <a href=\"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Modello-sito-web-uniforme-Cittadinanza-matrimonio-o-unione-civile.pdf\">seguente link<\/a>.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong><u>Riacquisto della cittadinanza<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini <strong>nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 <\/strong>in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza).<\/p>\n<p><strong>La possibilit\u00e0 di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l\u2019hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.<\/strong><\/p>\n<p>Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il <strong><u>1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027<\/u>.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019interessato al riacquisto deve presentare:<\/p>\n<ul>\n<li>Valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019Autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificato di nascita: se nato all\u2019estero, dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;<\/li>\n<li>Per i nati all\u2019estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;<\/li>\n<li>Certificato storico di cittadinanza;<\/li>\n<li>Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovr\u00e0 dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa \u00e8 acquisita; la documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere dovr\u00e0 essere opportunamente legalizzata e tradotta).<\/li>\n<li>Contro valore in dinari tunisini di \u20ac 250,00 (istanza), contro valore di \u20ac 20 (autentica di firma) secondo il cambio trimestrale della tabella consolare.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Si precisa che il pagamento \u00e8 svincolato dall\u2019esito della pratica e NON \u00e8 rimborsabile<\/strong><\/p>\n<p>La dichiarazione deve essere resa dall\u2019interessato personalmente.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong><u>Riconoscimento in base a leggi speciali<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La legge del 14 dicembre 2000, n. 379, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e residenti nei territori dell\u2019ex Impero Austro-Ungarico e dei loro discendenti che possiedono i requisiti necessari.<\/p>\n<p>Il termine per l\u2019accoglimento della Legge 379\/2000 \u00e8 scaduto il 19\/12\/2010.<\/p>\n<p>La legge dell\u20198 marzo 2006, n. 124, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali che l\u2019hanno persa per aver risieduto dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia.<\/p>\n<p>Il riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali configura un acquisto per beneficio di legge: non \u00e8 pertanto possibile, per il genitore cittadino, rendere la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza a favore del figlio minore prevista dall\u2019articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91\/1992, poich\u00e9 il genitore riconosciuto non \u00e8 un cittadino italiano per nascita.<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><strong><u>Certificato di non rinuncia<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Se l\u2019interessato\/a ha deciso di stabilire la propria residenza in Italia, le autorit\u00e0 del Comune italiano sono responsabili del riconoscimento della cittadinanza italiana. Una volta registrato nel registro della popolazione residente, il cittadino straniero pu\u00f2 avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (la cui durata \u00e8 stabilita dalla legge, 180 giorni in totale), presentando la documentazione indicata nella Circolare K.28.1\/1991.<\/p>\n<p><strong>Non \u00e8 possibile che l\u2019interessato\/a si avvalga di un rappresentante legale o di qualcun altro al suo posto, l\u2019interessato\/a deve essere presente sul territorio.<\/strong><\/p>\n<p>La richiesta di emissione del Certificato di \u201cMancata Rinuncia\/Non Rinuncia\u201d \u00e8 effettuata direttamente dal Comune italiano al Consolato, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). La risposta del Consolato al Comune (non all\u2019interessato\/a) avviene sempre e solo tramite PEC, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata correttamente.<\/p>\n<p>Gli interessati non possono contattare direttamente l\u2019Ufficio consolare riguardo a pratiche svolte da Comuni o da altri Uffici consolari, poich\u00e9 non si conosce l\u2019evoluzione delle stesse oltre la propria responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"INDICE Cittadinanza per filiazione (\u201ciure sanguinis\u201d) \u2013 VECCHIA DISCIPLINA Cittadinanza per filiazione (\u201ciure sanguinis\u201d) \u2013 NUOVA DISCIPLINA Acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero) Acquisto della cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita Cittadinanza per matrimonio o unione civile Riacquisto della cittadinanza Riconoscimento in base a leggi [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":48,"menu_order":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-90","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3151,"href":"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90\/revisions\/3151"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/48"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambtunisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}