INDICE
- Cittadinanza per filiazione (“iure sanguinis”) – VECCHIA DISCIPLINA
- Cittadinanza per filiazione (“iure sanguinis”) – NUOVA DISCIPLINA
- Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)
- Acquisto della cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita
- Cittadinanza per matrimonio o unione civile
- Riacquisto della cittadinanza
- Riconoscimento in base a leggi speciali
- Certificato di non rinuncia
Informativa sulla privacy settore cittadinanza:
CONTATTA L’UFFICIO
Ambasciata d’Italia in Tunisia – Cancelleria Consolare
Ufficio Cittadinanza
113 Avenue Jughurta, 1002 Mutuelleville
Indirizzo email: tunisi.cittadinanza@esteri.it
Indirizzo PEC: amb.tunisi.cittadinanza@cert.esteri.it
- Cittadinanza per filiazione (“iure sanguinis”) – VECCHIA DISCIPLINA
ATTENZIONE! Seguono la normativa precedente solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana e le domande presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato entro le 23:59 ora italiana del 27 marzo 2025, corredate della necessaria documentazione.
Requisito essenziale: l’avo italiano emigrato all’estero deve essere nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia) o dopo l’annessione del territorio di nascita al Regno d’Italia. L’avo non dovrà altresì essersi naturalizzato straniero prima di tale data. Eccezionalmente, si potranno accettare istanze di cittadinanza per discendenza anche se l’avo italiano fosse nato precedentemente al 17 marzo 1861, purché sia deceduto dopo tale data.
La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1 gennaio 1948.
Nel caso in cui l’avo dante causa o uno degli ascendenti abbiano acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, e in ogni caso prima del 16 agosto 1992, anche in assenza di formale rinuncia, gli stessi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana ed interrotto la linea di discendenza (art. 8 l. 555/1912, Circolare Ministero dell’Interno n. 43347 – 03/10/2024).
Documenti necessari per presentare l’istanza all’Ufficio Consolare:
I residenti in Tunisia, muniti della documentazione sottoelencata, completa e in originale, potranno richiedere un appuntamento all’Ufficio Cittadinanza tramite e-mail (tunisi.cittadinanza@esteri.it), allegando una scansione del modulo dell’istanza compilato:
- Modulo dell’istanza compilato, senza data e firma;
- Certificati di nascita, matrimonio e decesso in originale dell’avo nato in Italia (N.B. si deve richiedere al Comune italiano di nascita l’“estratto per riassunto dell’atto di nascita”). Se l’avo italiano si è naturalizzato straniero prima della nascita del figlio, non si ha titolo al riconoscimento della cittadinanza italiana;
- estratto plurilingue dell’atto di nascita, matrimonio e decesso di tutti i discendenti dell’avo italiano in linea retta fino al richiedente. Se qualcuno degli ascendenti in linea retta ha rinunciato alla cittadinanza italiana, non si ha titolo al riconoscimento della cittadinanza italiana;
- Dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato estero di residenza attestante l’acquisto o il non acquisto della cittadinanza del paese di emigrazione dell’avo e degli ascendenti. In caso di naturalizzazione (acquisto), nella dichiarazione deve essere indicata la data della naturalizzazione. (es.: Decreto del Ministero della Giustizia tunisino attestanti l’acquisto o il non acquisto della cittadinanza tunisina devono essere richiesti al Tribunale del luogo di residenza della persona interessata);
- Copia del passaporto;
- Carta di identità comprovante la residenza in Tunisia;
- Contro valore in dinari tunisini di € 600,00 (istanza), contro valore di € 20 (autentica di firma) secondo il cambio trimestrale della tabella consolare. Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.
Tutti i suddetti certificati (tranne quelli provenienti dal Comune italiano) devono essere apostillati e tradotti in italiano. I documenti originali non verranno restituiti.
- Cittadinanza per filiazione (“iure sanguinis”) – NUOVA DISCIPLINA
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile nel sito: LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 – Normattiva
ATTENZIONE! Tale procedura è dedicata ai richiedenti maggiorenni che intendono acquistare la cittadinanza italiana iure sanguinis.
In base alla nuova legge n. 91 del 1992, chi è nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano; lo è solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
Non rilevano la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.
- un genitore o un nonno/a possiede – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana, alla data della nascita dell’interessato.
Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.
La documentazione richiesta per entrambi i casi è elencata di seguito ai punti 4 e 5.
- PROCEDURA
L’istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza è da presentarsi presso il luogo di residenza del richiedente. Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale debitamente legalizzata e tradotta in italiano.
L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso. I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.
- COME PRENOTARE L’APPUNTAMENTO
L’appuntamento può essere prenotato unicamente attraverso il sistema Prenot@Mi.
Si fa presente che ogni appuntamento è individuale e di conseguenza ogni richiedente dovrà prenotare il proprio appuntamento.
Dieci giorni prima dell’appuntamento, il richiedente riceverà una mail con la richiesta di conferma dell’appuntamento stesso. La mancata riconferma comporterà la cancellazione automatica dell’appuntamento da parte del sistema.
L’Ambasciata d’Italia in Tunisia ricorda a tutti gli utenti che il sistema di prenotazione Prenot@Mi è interamente gratuito.
Invitiamo tutti gli utenti a diffidare da chiunque sostenga di poter far avere appuntamenti in tempi più brevi a fronte della corresponsione di una somma di denaro e raccomandiamo di non pagare alcun servizio di questo tipo.
L’Ambasciata d’Italia si dissocia in modo totale ed inequivocabile da qualsiasi sito web, agenzia o persona fisica che possa avere in passato o stia tuttora svolgendo una simile attività e si riserva ogni diritto di prendere i necessari provvedimenti nelle sedi opportune.
- PAGAMENTO
Contro valore in dinari tunisini di € 600,00 (istanza), contro valore di € 20 (autentica di firma) secondo il cambio trimestrale della tabella consolare. Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e non è rimborsabile.
- DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – genitore cittadino italiano che ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a
Documenti a cura del richiedente:
- Istanza compilata da firmare il giorno dell’appuntamento davanti all’ufficiale consolare.
- Passaporto in corso di validità e fotocopia della pagina con foto e firma.
- Prova di residenza presso questa circoscrizione consolare
- Atto di nascita integrale, in originale, debitamente legalizzato tramite apostille e tradotto in italiano.
- Atti di stato civile: matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio.
I certificati italiani devono essere richiesti al Comune competente, di recente emissione, in originale.
I certificati tunisini vanno richiesti alla Autorità competenti, di recente emissione, legalizzati tramite apostille e tradotti in italiano
Documenti riguardanti il genitore:
- Certificato storico di cittadinanza del genitore;
- Certificato storico di residenza del genitore (rilasciato dal/i Comune/i italiano/i competenti);
- Atti di stato civile: nascita, matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio;
I certificati italiani devono essere richiesti al Comune competente, di recente emissione, in originale.
I certificati tunisini devono essere richiesti alle Autorità competenti, in originale, debitamente legalizzati tramite apostille e tradotti in italiano.
- DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – un genitore o un nonno/a che possiede – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana alla data della nascita dell’interessato
Documenti a cura del richiedente:
- Istanza compilata da firmare il giorno dell’appuntamento davanti all’ufficiale consolare.
- Passaporto in corso di validità e fotocopia della pagina con foto e firma.
- Prova di residenza presso questa circoscrizione consolare
- Atto di nascita integrale, in originale, debitamente legalizzato tramite apostille e tradotto in italiano.
- Atti di stato civile: matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio.
I certificati italiani devono essere richiesti al Comune competente, di recente emissione, in originale.
I certificati tunisini vanno richiesti alla Autorità competenti, di recente emissione, legalizzati tramite apostille e tradotti in italiano
Documenti riguardanti gli ascendenti (nonni e/o genitori):
- Atti di stato civile: nascita, matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio, morte
- I certificati italiani devono essere richiesti al Comune competente, di recente emissione, in originale.
- I certificati tunisini vanno richiesti alla Autorità competenti, di recente emissione, legalizzati tramite apostille e tradotti in italiano
- Certificato storico di residenza degli ascendenti (se entrambi italiani), rilasciato dal competente Comune di ultima residenza o di iscrizione AIRE.
- Certificato storico di cittadinanza dell’ascendente da cui deriva la cittadinanza (nonni e/o genitore).
- Dichiarazioni di Negativa Naturalizzazione tunisina o di eventuali altre cittadinanze, rilasciate dalle competenti Autorità.
I certificati di Negativa Naturalizzazione devono essere presentati in originale, debitamente legalizzati tramite apostille e tradotti in italiano.
Raccomandiamo di richiedere i certificati con tutti i dettagli completi del genitore (es. nome e cognome, altri nomi/cognomi con cui era conosciuto, data e luogo di nascita e decesso).
- Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)
In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:
- Naturalizzazione (art. 9, legge 91/1992);
- Acquisto per beneficio di legge (art. 4, legge 91/1992);
- Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, legge 555/1912);
- Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, legge 91/1992).
- Chi può presentare la dichiarazione
Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:
- uno dei genitori è cittadino per nascita.
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
- figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.
- Documentazione richiesta
- Copia dei passaporti dei genitori e del minore;
- Atto integrale di nascita del minore legalizzato e tradotto in italiano;
- Ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro da versare al Ministero dell’Interno:
Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9 L.91/1992 nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGRIO)
- Acquisto della cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita
L’articolo 14 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito dalla legge n. 74/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalità, il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore (se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).
Si specifica che:
- Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione rientri, per le modalità di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (ovvero, domanda – amministrativa o giudiziale – presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicherà la disciplina precedente;
- se la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione è stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, è necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio;
- se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. In questo caso, la competenza dell’accertamento dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore sarà di competenza del Comune italiano di residenza.
- Cittadinanza per matrimonio o unione civile
Per informazioni sulla cittadinanza per matrimonio o unione civile, si prega di far riferimento al seguente link.
- Riacquisto della cittadinanza
La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza).
La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.
Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
L’interessato al riacquisto deve presentare:
- Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
- Certificato di nascita: se nato all’estero, dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;
- Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
- Certificato storico di cittadinanza;
- Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è acquisita; la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata e tradotta).
- Contro valore in dinari tunisini di € 250,00 (istanza), contro valore di € 20 (autentica di firma) secondo il cambio trimestrale della tabella consolare.
Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile
La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.
- Riconoscimento in base a leggi speciali
La legge del 14 dicembre 2000, n. 379, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e residenti nei territori dell’ex Impero Austro-Ungarico e dei loro discendenti che possiedono i requisiti necessari.
Il termine per l’accoglimento della Legge 379/2000 è scaduto il 19/12/2010.
La legge dell’8 marzo 2006, n. 124, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali che l’hanno persa per aver risieduto dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali configura un acquisto per beneficio di legge: non è pertanto possibile, per il genitore cittadino, rendere la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza a favore del figlio minore prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992, poiché il genitore riconosciuto non è un cittadino italiano per nascita.
- Certificato di non rinuncia
Se l’interessato/a ha deciso di stabilire la propria residenza in Italia, le autorità del Comune italiano sono responsabili del riconoscimento della cittadinanza italiana. Una volta registrato nel registro della popolazione residente, il cittadino straniero può avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (la cui durata è stabilita dalla legge, 180 giorni in totale), presentando la documentazione indicata nella Circolare K.28.1/1991.
Non è possibile che l’interessato/a si avvalga di un rappresentante legale o di qualcun altro al suo posto, l’interessato/a deve essere presente sul territorio.
La richiesta di emissione del Certificato di “Mancata Rinuncia/Non Rinuncia” è effettuata direttamente dal Comune italiano al Consolato, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). La risposta del Consolato al Comune (non all’interessato/a) avviene sempre e solo tramite PEC, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata correttamente.
Gli interessati non possono contattare direttamente l’Ufficio consolare riguardo a pratiche svolte da Comuni o da altri Uffici consolari, poiché non si conosce l’evoluzione delle stesse oltre la propria responsabilità.